La legge deve essere breve, perché i non pratici
possano facilmente ricordarla. STATUS GIURIDICO E LEGALE DELL’ ISTITUZIONE ACCADEMICA LIBERA E PRIVATA ISFOA - Hochschule für Sozialwissenschaften und Management è una Persona Giuridica Legalmente Costituita ed Autorizzata ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero , in conformità agli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e delle Leggi Cantonali , all’ Articolo 74 capoverso 1 della Legge sull ‘ Educazione e sul Diritto Scolastico Cantone Zugo agli Articoli 29 e 62 della Legge Federale sulla Promozione e sul Coordinamento del Settore Universitario Svizzero , dotata di Personalità Giuridica secondo le disposizioni dell’ articolo 52 del Codice Civile Svizzero . ISFOA - Hochschule für Sozialwissenschaften und Management riconosciuta dall' ordinamento giuridico nazionale come appartenente al Settore Universitario Svizzero regolato dalla Legge Federale sulla Promozione e sul Coordinamento del Settore Universitario Svizzero (LPSU) , utilizza le tre lingue ufficiali Elvetiche , italiano, francese , tedesco, unitamente all' inglese ed opera a tutti gli effetti quale Università , offrendo corsi che portano al conseguimento di Bachelor Degree ( Lauree Triennali ) , Master Degree ( Lauree Specialistiche ) , Executive Master e Master of Advanced Studies, oltre che Dottorati di Ricerca - PhD, ( Dottorato di Ricerca ) corrispondenti ai livelli 6 , 7 , e , 8 del sistema europeo E.Q.F.European Qualification Framework ( Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 Aprile 2008) , legalmente validi ai fini del riconoscimento nell’ambito del Processo di Bologna (Direttive di Bologna) del 4 Dicembre 2003 , ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa ratificata dalla Svizzera il 1 Febbraio 1999 e dall’Italia con la Legge n.148 del 11 luglio 2002. IL SETTORE UNIVERSITARIO SVIZZERO Nel sistema giuridico svizzero non esiste il valore legale dei titoli accademici (salvo per quelle formazioni che si concludono con un esame di stato es. medicina). In Svizzera la formazione universitaria è prevalentemente pubblica e di competenza dei Cantoni , salvo i Politecnici Federali e altre Scuole Universitarie Federali (SUP Scuole Universitarie Professionali) direttamente regolate e controllate dal Governo Federale , esiste però anche una rilevante presenza di università private . In Svizzera , all’infuori dei casi specialmente regolamentati dalla Legge , giudice della qualità e del valore di una formazione è l’utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato . Conformemente alle tendenze internazionali , sono state introdotte in Svizzera procedure di Accreditamento , rappresentate esclusivamente da Certificazione di Qualità e/o Marchi di Qualità ed assolutamente non discriminanti tra offerta Pubblica e Privata . A livello nazionale svizzero una Agenzia Nazionale di Accreditamento , accredita le Università Pubbliche e le Università Private e/o loro singoli cicli di studio , cioè concede loro un Marchio di Qualità, che comunque non conferisce di per sé alcun riconoscimento e/o validità legale dei titoli conferiti . Il Settore Universitario in Svizzera è complesso e conseguente all'assetto federale del paese (terziario A secondo la classificazione internazionale):
Istituzioni Universitarie Private , anche se non accreditate, possono quindi rilasciare Titoli di Studio Universitari . Di conseguenza per quanto concerne il valore dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera : per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di un titolo di studio ; significativo può essere l’accreditamento o comunque una certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente riconosciuti ; ai fini del proseguimento degli studi , è l’università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente . Per l’equivalenza dei titoli in Europa le università si basano sulle norme nazionali e internazionali ( Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa VALORE DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI CONFERITI DA UNIVERSITA’ PRIVATE IN SVIZZERA In Svizzera non esiste il Valore Legale dei Titoli Accademici, lo Stato quindi non riconosce validità legale ai Titoli Accademici siano essi rilasciati da Università Pubbliche o Private. Le Università Pubbliche e/o Private possono facoltativamente decidere di richiedere il cosiddetto "Accreditamento" che è un semplice Marchio di Qualità non discriminante che non conferisce alcun valore legale ai titoli nè alcun riconoscimento Statale alle Università, siano esse Pubbliche e/o Private come sancito con la Sentenza B 1567-2011 del Tribunale Amministrativo Federale , ovvero l'autorità giuridica suprema incaricata di verificare la corretta applicazione delle Leggi Federali equivalente alla Corte Costituzionale Italiana. Le liste pubblicate su alcuni siti istituzionali svizzeri ( CRUS,UFFT,SER,BBT) nelle quali vengono citate 12 università (riconosciute nel senso di Pubbliche) non sono esaustive e si riferiscono solamente alle Università Pubbliche, rappresentate e associate nella CRUS Conferenza dei Rettori, che è una Associazione Privata con funzioni pubbliche. In Svizzera esistono ed operano legalmente numerose Università Private, non associate alla CRUS, che sono state ritenute riconosciute nel Sistema Universitario Svizzero come enunciato nella Sentenza del Tribunale Federale 5A 376-2008 dal Tribunale Federale Svizzero , l'autorità giuridica suprema incaricata di verificare la corretta applicazione delle leggi federali equivalente alla Corte Costituzionale Italiana CRUS Conferenza dei Rettori Università Svizzera , associazione privata con funzioni pubbliche , non è in alcun modo competente né per l' Accreditamento né per il Riconoscimento secondo la LAU Legge sull’ Aiuto alle Università . Il Tribunale Federale Svizzero , ovvero l'autorità giuridica suprema incaricata di verificare la corretta applicazione delle Leggi Federali equivalente alla Corte Costituzionale Italiana , con la Sentenza 2P.88/2006 del 30 Marzo 2007 dichiara che il mancato accreditamento ,e anche l'eventuale esito negativo di una procedura di accreditamento di una Università, non limita in alcun modo la libertà di esercitare l'attività di Insegnamento e Ricerca Universitaria . Il Tribunale Amministrativo Federale , ovvero l'autorità giuridica suprema incaricata di verificare la corretta applicazione delle Leggi Federali equivalente alla Corte Costituzionale Italiana , con la Sentenza B 5924/2012 del 13 Agosto 2013 stabilisce : che una Università Privata costituita legalmente nella Confederazione Elvetica consegua e possegga a tutti gli effetti normativi lo status giuridico di università riconosciuta nell’ Ordinamento Giuridico Nazionale come facente parte del Sistema Universitario Nazionale Svizzero ; che una Università Privata costituita legalmente nella Confederazione Elvetica abbia il diritto di esercitare l’ attività universitaria ed il diritto di conferire legalmente Titoli Accademici senza necessità di accreditamento definito come semplice Marchio di Qualità e/o Certificazione di Qualità ; l’ irrilevanza giuridica , e quindi una semplice informazione per giunta parziale ed incompleta , della liste pubblicate dalla Conferenza dei rettori delle Università Svizzere I Titoli Accademici rilasciati dalle Università Private Svizzere sono validi ai fini del riconoscimento in Europa ai sensi della Convenzione di Lisbona del Consiglio d'Europa del 1997 nello stesso modo di quelli conferiti dalle Università Pubbliche Secondo la Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d'Europa l'unico requisito legalmente necessario ed indispensabile per il riconoscimento dei titoli è la conformità al proprio ordinamento giuridico nazionale cioè operare legalmente ed avere il diritto secondo la legislazione nazionale di conferire titoli universitari. L' Accreditamento e/o Certificazione di Qualità conferito dalla Conferenza Universitaria Ssvizzera (art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 di-cembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario) costituisce esclusivamente un marchio di qualità o Certificazione di Qualità e risulta pertanto essere un requisito giuridicamente non necessario. In base alla normativa vigente Università Private non titolari di una specifica autorizzazione o riconoscimento devono essere considerate, in termini generali, riconosciute dall' Ordinamento Giuridico Nazionale ed ammesse, senza ulteriore formalità, all'esercizio della loro attività A questo proposito è illuminante il “Manuale per il Riconoscimento” del Consorzio EAR e la rete ENIC-NARIC , una guida pratica per coloro che sono competenti al riconoscimento approvata formalmente dai Ministri Europei con il Comunicato di Bucarest nel 2012. In particolare al Paragrafo 3 Pagina 21 dove si spiega in maniera chiara la differenza fra Accreditamento e Riconoscimento che non sono la stessa cosa, e al Paragrafo 16 Pagina 69 dove si spiega con altrettanta chiarezza che il riconoscimento dei titoli è possibile anche se sono conferiti da istituzioni non ufficialmente riconosciute nel proprio sistema di insegnamento superiore ma che hanno comunque il diritto di conferire Titoli Accademici in maniera legittima DEFINIZIONI DI “RICONOSCIMENTO E ACCREDITAMENTO” TRATTO DAL “EAR EUROPEAN AEREA OF RECOGNITION MANUAL” A seconda del Paese, termini diversi possono essere utilizzati in riferimento allo status dell'istituto o del programma. I due più comuni sono "Riconoscimento" e "Aaccreditamento" , essi sono spesso usati come sinonimi, ma non sono sinonimi. IL RICONOSCIMENTO si riferisce allo status ufficiale previsto dalla legislazione nazionale. L'istruzione superiore è disciplinata dalla legislazione nazionale in molti paesi. Leggi in materia di istruzione superiore stabiliscono il quadro di riferimento per il sistema nel suo insieme, criteri generali che devono essere soddisfatti, definiscono le politiche e le procedure che concedono alle istituzioni, sia pubbliche che private il diritto di conferire titoli. Le istituzioni che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale e che hanno l'autorità ufficiale di concedere titoli accademici devono essere considerati riconosciuti, anche se può essere utilizzato un termine diverso. L'ACCREDITAMENTO è una decisione formale di un'autorità riconosciuta che ha verificato se l'istituzione e / o il programma sono conformi alle norme minime di qualità predefinite. L'accreditamento è di solito un processo volontario e viene concesso per un determinato numero di anni, dopo che l'istituzione o il programma deve richiedere un nuovo accreditamento Per concludere il rifiuto del riconoscimento dei titoli per il solo fatto che un istituto non è accreditato è una violazione della Convenzione di Lisbona. In Svizzera la formazione è prevalentemente d’iniziativa pubblica, con però una rilevante presenza di scuole private. Parte di esse, destinate anzitutto a una clientela svizzera, sono integrate nel sistema pubblico al punto da beneficiare anche di finanziamenti pubblici. Altre invece sono aperte specialmente alla clientela internazionale, senza riferimento al sistema pubblico svizzero di formazione. Fra questi estremi vi sono situazioni intermedie, perfino curricoli di situazione diversa offerti dalla medesima scuola. In totale autonomia rispetto al settore pubblico operano in Svizzera scuole private prestigiose. La tradizione svizzera vuole che, all’infuori dei casi specialmente regolamentati, giudice della qualità di una formazione sia l’utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato. Conformemente alle tendenze internazionali, sono introdotte vieppiù in Svizzera procedure di accreditamento non discriminanti tra offerta pubblica e privata. L’accreditamento secondo la Legge Federale del 30 Settembre 2011 sul pro-movimento e sul coordinamento del Settore Universitario Svizzero (LPSU, RS 414.20) attesta un controllo esterno della qualità e può implicare riconoscimenti, non però finanziamenti, da parte dei poteri pubblici. La Confederazione (proprietaria dei Politecnici Federali) e i Cantoni (proprietari delle Università Pubbliche, delle Scuole Universitarie Professionali e delle Alte Scuole Pedagogiche) coordinano invece di comune accordo, tramite la Conferenza Svizzera delle Scuole Universitarie (CSSU), la Formazione Universitaria Accademica Pubblica. Ai Cantoni è lasciata ampia autonomia per quanto concerne le Università Private attive sul loro territorio che non rientrano nel campo di applicazione della LPSU. A seconda del Cantone dove ha sede l’istituzione si applicano disposizioni legali differenti (Leggi Cantonali). Per quanto concerne il riconoscimento dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera: - ai fini dell’ammissione all’esercizio di una professione regolamentata (p.e. medicina, avvocatura, ecc.), sono le Leggi Federali o Cantonali regolanti la professione che stabiliscono quali titoli sono riconosciuti. Di regola soltanto quelli rilasciati dalle università riconosciute secondo la legislazione federale. Rarissimi sono del resto in Svizzera i titoli finalizzati all’esercizio di professioni regolamentate rilasciati da istituzioni private (p.e. teologia). - per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di un titolo di studio; significativo può essere l’accreditamento o comunque una certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente riconosciuti. - ai fini del proseguimento degli studi, è l’università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente. Analogamente a quanto avviene per l’equivalenza dei titoli esteri ove non esista un accordo internazionale con il paese di provenienza, le università si basano sul parere dello Swiss ENIC, che agisce su mandato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). Autorità Federali o Cantonali, secondo le rispettive competenze, vigilano nei casi previsti dalla Legge sull'attività delle Università Private. In Svizzera, all'infuori dei casi specialmente regolamentati dalla Legge, giudice della qualità e del valore di una formazione è l'utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato. Conformemente alle tendenze internazionali , sono state introdotte in Svizzera procedure di Accreditamento Facoltative (Certificazione di Qualità e/o marchi di qualità) non discriminanti tra offerta pubblica e privata . L' Accreditamento è Facoltativo e attesta solamente un controllo esterno della qualità e non implica alcun riconoscimento della validità di questa o di quella formazione da parte dello Stato. A livello nazionale svizzero una Agenzia Nazionale di Accreditamento(OAQ), accredita facoltativamente le Università Pubbliche e le Università Private e singoli percorsi , cioè concede loro un Marchio di Qualità, che comunque non conferisce di per sé nella maniera più assoluta alcun riconoscimento e/o la validità statale dei titoli conferiti. Un'istituzione può richiedere un accreditamento come Università oppure puo' richiedere l'accreditamento per certi cicli di studio soltanto secondo quanto stabilito dalla Legge Federale sull'Aiuto Universitario (LAU, RS 414.20). Per quanto concerne il valore dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera:
Università Private riconosciute appartenere al Sistema d' Insegnamento con sede in Svizzera, anche se non accreditate (cioè che non hanno richiesto la certificazione di qualità facoltativa), hanno comunque il diritto costituzionalmente garantito di rilasciare titoli di studio universitari che, senza alcuna differenza rispetto a quelli rilasciati dalle università pubbliche, sono validi per:
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI IN ALTRA UNIVERSITA’ I titoli conferiti, in quanto legalmente conferiti da una università riconosciuta dall’ordinamento giuridico come appartenente allo Spazio Universitario Svizzero, sono idonei ai fini del riconoscimento ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie, ratificata dalla Svizzera il 1 Febbraio 1999 e dall’Italia con la Legge n.148 del 11 Luglio 2002.
USO DEI TITOLI ACCADEMICI ESTERI NEI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA I cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un Titolo Accademico all’ Estero possono esercitare tutti i diritti connessi al possesso dello stesso . Ai sensi dell’ Articolo 54 della Direttiva 2005/36/CE della Unione Europea lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d’origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell’istituto o della giuria che l’ha rilasciato. Nel Settembre 2011 il Comitato misto Svizzera-UE per l’Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone ha deciso l’applicazione in Svizzera a partire dal 1° Novembre 2011 della Direttiva 2005/36/CE. Di conseguenza l’Italia come stato membro ospitante deve garantire agli interessati l’uso nel proprio territorio del titolo di studio conseguito in Svizzera nella lingua dello Stato di origine PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI IN ITALIA LEGGE 148/2002 Università Private legalmente costituite e riconosciute dall’Ordinamento Giuridico nel Sistema Universitario Svizzero rilasciano legalmente Diplomi Accademici ammessi al riconoscimento in Italia ai sensi della Legge 148/2002 e relativo regolamento DPR.189/2009. La Legge 148/2002 ha ratificato per l’Italia “la Convenzione di Lisbona del 1997 sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie nei paesi aderenti al Consiglio d’Europa”, ed ha abrogato esplicitamente alcuni articoli della precedente normativa del T.U. sulla istruzione superiore. In particolare l’Articolo 9 recita: ARTICOLO 9.
In altre parole è stata abrogata la cosiddetta “Equipollenza” dei titoli esteri sostituita dal riconoscimento finalizzato. Per il proseguimento degli studi presso le università italiane ,la decisione sul riconoscimento dei titoli esteri compete alle medesime università, che possono rifiutare il riconoscimento esclusivamente se provano una “differenza sostanziale “ fra i piani di studio, e devono comunque decidere nel termine di 90 giorni ,cosi’ dispone la convenzione di Lisbona: SEZIONE V. RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDI Articolo V.1 Ciascuna parte riconosce i periodi di studi effettuati in un’altra Parte nell’ambito di un programma di insegnamento superiore. Questo riconoscimento comprende tali periodi di studi in vista del completamento di un programma di insegnamento superiore nella Parte in cui il riconoscimento è domandato, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra i periodi di studi effettuati in un’altra Parte e la parte del programma di insegnamento superiore che essi sostituirebbero nella Parte in cui è domandato il riconoscimento SEZIONE VI. RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE DI INSEGNAMENTO SUPERIORE Articolo VI.1 Nella misura in cui una decisione di riconoscimento è basata sulle conoscenze e sulle abilità certificate da una qualifica di insegnamento superiore, ciascuna Parte riconosce le qualifiche di insegnamento superiore conferite in un’altra Parte, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra la qualifica di cui viene domandato il riconoscimento e il riconoscimento corrispondente nella Parte in cui viene domandato tale riconoscimento. Per quanto concerne la vecchia prassi che richiedeva ai sensi dell’Art.12 R.D.n.1269/38 , la cosiddetta “ Dichiarazione di Valore” la giurisprudenza Amministrativa, ha stabilito che essa, come tale, non è prevista da alcuna Legge per gli istituti con sede nella Unione Europea e in Svizzera ( paese parificato) e quindi la sua mancanza non puo’ essere motivo legittimo di rifiuto e/o ritardo della domanda di riconoscimento di un titolo estero. Il R.D. n.1269/38 art 12. faceva riferimento ad un “Esposto Documentato” che doveva essere presentato dallo studente richiedente. Nel nuovo regolamento attuativo DPR.189/2009 essa è prevista solo per gli istituti non appartenenti alla UE e alla Svizzera e solo per finalità diverse dal proseguimento degli studi. La richiesta di tale Dichiarazione di Valore da parte delle Università Italiane quindi è contraria alla Legge vigente in Italia , e non puo’ in alcun modo impedire e/o ritardare la decisione sul riconoscimento di un Titolo Universitario conseguito nella UE e/o in Svizzera. Tale palese violazione diLlegge è responsabilità esclusiva delle medesime Università. Ai sensi della Legge 241/90 tale violazione ed il conseguente rifiuto del riconoscimento puo’ essere impugnato davanti al TAR Tribunale Amministrativo Regionale competente. RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI ESTERI IN ITALIA LEGGE 148/2002 E CIRCOLARE MIUR : EQUIPOLLENZA CANCELLATA Tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un titolo accademico all'estero possono esercitare tutti i diritti connessi al possesso del titolo senza dover richiedere l' Equipollenza e rivolgersi ad una università italiana per il conferimento del corrispondente titolo italiano. La prassi dell' Equipollenza, già prevista negli Articoli 170 e 332 del RD 1592/1933 ora abrogati, è stata cancellata, con l'introduzione della procedura del riconoscimento finalizzato prevista dalla Legge 148/2002, propria di una concezione più moderna e coerente con gli obiettivi attuali dell'insegnamento superiore a livello internazionale. Il MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca, in una Circolare (Protocollo: n. 3600/Segr/Afam del 10 Febbraio 2004 ), conferma l'applicazione della Legge 148/2002 per il riconoscimento in Italia dei titoli esteri,e invita tutti i destinatari ad osservare ed attuare le norme sul riconoscimento dei titoli di studio effettuati all'estero.
LA DICHIARAZIONE DI VALORE NON E' NECESSARIA PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI EUROPEI E SVIZZERI La Dichiarazione di Valore è un documento di natura informativa che descrive un titolo di studio conferito a una determinata persona da un’istituzione appartenente a un sistema d’istruzione diverso da quello italiano. Viene utilizzata per la valutazione del titolo da parte degli Uffici competenti all’interno dell’Università, ai fini dell’ammissione a corsi di studio o del riconoscimento del Titolo di Studio Estero. La Dichiarazione di Valore è di norma rilasciata dall’Ambasciata d’Italia nel Paese in cui il titolo è stato rilasciato. Generalmente contiene informazioni su:
La Dichiarazione di Valore può essere sostituita:
Nel 2007, il Consiglio di Stato in Italia ha stabilito [...] per quel che riguarda i titoli di studio conseguiti nell'ambito europeo , che alla Dichiarazione di Valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante.
La Pubblica Amministrazione , infatti , ha l'obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale formalmente è la Dichiarazione di Valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l'impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile). La richiesta della Dichiarazione di Valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti. CONFERMATA LA SPENDIBILITA’ DEI TITOLI ACCADEMICI SVIZZERI IN EUROPA SPAGNA Il Ministero competente spagnolo ha riconosciuto la laurea triennale in Scienze Aziendali conferita da una università privata elvetica con indirizzo Consulenza del Lavoro come qualifica professionale abilitante ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro, dopo il superamento della prova attitudinale in Diritto Positivo Spagnolo del Lavoro e della Sicurezza Sociale. GERMANIA La Procura del Baden Wuttemberg ha riconosciuto la spendibilità in Germania del Master in Business Administration rilasciato da una università privata elvetica con Ordinanza N.123js 2193809 del 3 Giugno 2011. Il Tribunale Civile di Stoccarda Atto nr. 25 O 92/11 del 22 Marzo 2012 ha dichiarato legittimo in Germania l'uso del titolo con l'indicazione delle sue origini. ITALIA Le Università di Catania ,Padova ,Chieti ,Unisu ,Guglielmo Marconi ,E Campus ,hanno riconosciuto la spendibilità accademica con il riconoscimento totale e/o parziale degli esami sostenuti presso una Università Privata Elvetica . Il Ministero della Difesa Italiano ha autorizzato l' annotazione matricolare del Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione conferito da una Università Privata Elvetica . LA LAUREA ELVETICA IN SCIENZE AZIENDALI RICONOSCIUTA IN EUROPA COME QUALIFICA PROFESSIONALE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE Il Ministero competetente spagnolo ha riconosciuto la Laurea triennale in scienze aziendali con indirizzo consulenza del lavoro come qualifica professionale abilitante ai sensi della direttiva 2005/36/CE, all'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, dopo il superamento della prova attitudinale in Diritto Positivo Spagnolo del Lavoro e della Sicurezza Sociale. CIMEA NON HA NESSUNA COMPETENZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI IN ITALIA "Il CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche svolge dal 1984 la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale." Il CIMEA rilascia informazioni e consulenze in forma di pareri che non hanno alcuna valenza giuridica vincolante e non vincola in alcun modo le istituzioni durante le proprie procedure di valutazione e di riconoscimento. Il Riconoscimento dei titoli esteri in Italia non dipende dal parere di CIMEA ma è competenza delle istituzioni indicate dalla Legge. ENIC / NARIC EDIZIONE FEBBRAIO 2020 CONFERMA CHE IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI E’ CONCESSO ANCHE PER ISTITUTI UNIVERSITARI NON ACCREDITATI La procedura di riconoscimento delle qualificazioni accademiche segue le linee guida indicate e diffuse dalla rete ENIC-NARIC Network (ENIC - European Network of Information Centres in the European Region; NARIC - NARIC: National Academic Recognition Information Centres in the European Union) . La rete NARIC National Academic Recognition Information Centres in the European Union supporta il riconoscimento dei diplomi e dei periodi di studio intrapresi in altri Paesi e si compone di Centri Nazionali di Informazione sul Riconoscimento Accademico dei Titoli nei paesi coperti dal programma ERASMUS lavora a stretto contatto con la più ampia rete europea di centri di informazione che copre l'intera area europea dell’ istruzione superiore . ENIC-NARIC conta sulla partnership operativa , strategica delle seguenti strutture istituzionali : UNESCO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura; Commissione Europea; Consiglio d'Europa. Il Manuale ENIC/NARIC edizione Febbraio 2020 dedicato al Riconoscimento dei Titoli Universitari ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 afferma ancora una volta in maniera ufficiale e senza dubbi interpretativi che il riconoscimento può e deve essere concesso anche per le Istituzioni Universitarie legalmente costituite ed autorizzate ma non Accreditate . Qualifications awarded by institutions not recognised by National education authorities Qualifiche rilasciate da istituti non riconosciuti dalle autorità educative nazionali This Chapter describes how to deal with qualification awarded by institutions that are not formally recognised in their national system ogf higher education and wich may still be legitimately offering study programmes wich may be taken into account for evaluation Questo capitolo descrive come trattare le qualifiche rilasciate da istituzioni che non sono formalmente riconosciute nel loro sistema nazionale The status of the awarding body see chapter 3 Accreditation and Quality Assuranc,i san important element to be taken into consideration : Lo stato dell'ente aggiudicatore si veda il capitolo 3 Accreditamento e garanzia della qualità, è un elemento importante da tenere in considerazione:
Quando un'istituzione è riconosciuta nel suo sistema nazionale, la qualifica può essere valutata e riconosciuta secondo la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento. When an istitution is not formally recognized or listed by the educational authorities in its National system : verify if some other authority gives it legitimacy or if there are other circumstances that may justify the assesment of its qualifications Quando un'istituzione non è formalmente riconosciuta o elencata dalle autorità scolastiche nel proprio ordinamento nazionale: verificare se qualche altra autorità le conferisce legittimità o se ci sono altre circostanze che possono giustificare la valutazione delle sue qualifiche
CONVENZIONE DI LISBONA
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 La Convenzione è stata adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell'11 aprile 1997 essa supera tutte le precedenti Convenzioni in materia di riconoscimento dei titoli accademici adottate dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco. La Convenzione è stata firmata dall’Italia l’11 Aprile 1997 e successivamente ratificata con Legge 11 luglio 2002, n.148 Ratifica ed Esecuzione della Convenzione sul Riconoscimento dei Titoli di Studio relativi all' Insegnamento Superiore nella Regione Europea, fatta a Lisbona l'11 Aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. La Convenzione nasce con lo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi firmatari, laddove possibile.
Inoltre la norma attribuisce il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da amministrazioni dello Stato, nella fattispecie le Amministrazioni interessate per Competenza (ad esempio il Ministero della Salute per i titoli dell’area sanitaria), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
In applicazione dell’Articolo IX.2 della suddetta Convenzione, l’Italia ha affidato al CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) , il compito di svolgere le attività di Centro Nazionale di Informazione sulle Procedure di Riconoscimento dei Titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale, depositando tale designazione presso il Consiglio d’ Europa .. La Convenzione si articola in 11 Sezioni come segue:
Preambolo Sezione I – Definizioni Sezione II – Competenza delle autorità Sezione III – Principi fondamentali per la valutazione delle qualifiche Sezione IV – Riconoscimento delle qualifiche che danno accesso all’insegnamento superiore Sezione V – Riconoscimento dei periodi di studi Sezione VI – Riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore Sezione VII –Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati, degli sfollati e delle persone assimilate ai rifugiati Sezione VIII –Informazione sulla valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore Sezione IX – Informazione in materia di riconoscimento Sezione X – Meccanismi di applicazione Sezione X – Clausole finali Testo della Convenzione di Lisbona ufficialmente riportato sul sito del Consiglio d’Europa: in Llingua Inglese ; in Lingua Francese; in Lingua Italiana (non ufficiale) Serie dei Trattati Europei - n° 165 Convenzione sul Riconoscimento delle Qualifiche Relative all’ Insegnamento Superiore nella Regione Europea Traduzione ufficiale, depositata presso il Consiglio d’Europa da parte della Cancelleria Federale della Svizzera PreamboloLe Parti della presente Convenzione
Considerato che l’insegnamento superiore dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nella promozione della pace, della comprensione reciproca, della tolleranza e che contribuisce all’istituzione di relazioni di fiducia tra i popoli e le nazioni; Considerato che la grande diversità dei sistemi di insegnamento esistenti nella regione europea rifletta le diversità culturali, sociali, politiche, filosofiche, religiose ed economiche e rappresenti quindi un eccezionale patrimonio che è opportuno salvaguardare: Desiderose di permettere a tutti gli abitanti della regione di beneficiare pienamente del patrimonio rappresentato da tale diversità facilitando ai cittadini di ciascuno Stato contraente l’accesso alle risorse dell’educazione degli altri Stati contraenti ed in particolare autorizzandoli a proseguire la loro formazione, o effettuare un periodo di studi, negli istituti scolastici di tali altri Stati; Considerato che il riconoscimento degli studi, dei certificati, dei diplomi e dei titoli ottenuti in un altro Paese della regione europea costituisce un’importante misura in vista della promozione della mobilità accademica tra le Parti; Riconoscendo una grande importanza al principio dell’autonomia degli istituti, e coscienti della necessità di salvaguardare e proteggere tale principio; Convinte che un riconoscimento equo delle qualifiche rappresenti un elemento fondamentale del diritto all’educazione ed una responsabilità della società; Viste le Convenzioni del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO relative la riconoscimento accademico in Europa: – la Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università (1953, STE n. 15) e Protocollo aggiuntivo (1964, STE n. 49); –la Convenzione europea sull’equivalenza dei periodi di studi universitari (1956, STE n. 21); –la Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (1959, STE n. 32); –la Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa (1979); –la Convenzione europea sull’equivalenza generale dei periodi di studi universitari (1990, STE n. 138); Vista parimenti la Convenzione Internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi dell’insegnamento superiore negli Stati Arabi e gli Stati europei adiacenti al Mediterraneo (1976), adottata nell’ambito dell’UNESCO e che verte parzialmente sul riconoscimento accademico in Europa; Ricordato che la presente Convenzione deve essere parimenti considerata nel contesto delle Convenzioni e della Raccomandazione Internazionale dell’UNESCO, che si estende anche ad altre Regioni del mondo, e che è necessario migliorare gli scambi di informazione tra queste Regioni; Coscienti della profonda evoluzione dell’insegnamento superiore nella regione Europa in seguito all’adozione di dette Convenzioni, con il risultato di una maggiore diversificazione sia in seno ai sistemi nazionali di insegnamento superiore sia tra di essi, così come del bisogno di adattare gli strumenti giuridici e le pratiche in modo tale da riflettere detta evoluzione; Coscienti della necessità di trovare soluzioni comuni ai problemi pratici posti dal riconoscimento nella regione europea; Coscienti della necessità di migliorare le attuali pratiche di riconoscimento, di renderle più trasparenti e meglio adattate allo stato attuale dell’insegnamento superiore nella regione europea; Convinte dell’importanza di una Convenzione elaborata ed adottata sotto gli auspici congiunti del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO, dando origine ad un quadro per lo sviluppo futuro delle pratiche di riconoscimento nella regione europea; Coscienti dell’importanza dell’istituzione di meccanismi di attuazione permanenti volti all’applicazione dei principi e disposizioni contenuti nella presente Conven¬zione, hanno convenuto quanto segue:
Sezione I – DefinizioniArticolo I Ai fini della presente Convenzione, i termini qui di seguito assumeranno il seguente significato: Accesso (all’insegnamento superiore): Il diritto dei candidati qualificati a postulare e ad essere presi in considerazione per l’ammissione all’insegnamento superiore. Ammissione (agli istituti e programmi di insegnamento superiore): L’atto o il sistema che permettono ai candidati qualificati di seguire degli studi in un determinato istituto e/o un determinato programma d’insegnamento superiore. Valutazione (degli istituti e dei programmi): Il processo che permette di stabilire la qualità dell’insegnamento di un istituto o di un programma di insegnamento superiore. Valutazione (delle qualifiche individuali): Apprezzamento scritto, redatto da un organismo competente, delle qualifiche estere di un individuo. Autorità competente in materia di riconoscimento: Un organismo ufficialmente incaricato di stabilire le decisioni vincolanti di riconoscimento delle qualifiche estere. Insegnamento superiore: Tutti i tipi di ciclo di studi o insieme di cicli di studi, di formazione o di formazione alla ricerca, di livello post secondario, riconosciuti dalle autorità in questione di una Parte come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superiore. Istituti di insegnamento superiore Istituti che forniscono un insegnamento superiore e riconosciuto dall’autorità competente di una Parte come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superiore. Programma di insegnamento superiore Ciclo di studi riconosciuto dall’autorità competente di una Parte come appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore la cui riuscita comporta per lo studente una qualifica di insegnamento superiore. Periodo di studi Ciascuna parte di un programma di insegnamento superiore, che è stato oggetto di una valutazione e di una convalida e che, sebbene da solo non costituisca un programma di studi completo, rappresenti un miglioramento significativo delle conoscenze ed attitudini. Qualifiche A. Qualifica di insegnamento superiore B. Qualifica che dà accesso all’insegnamento superiore Riconoscimento Condizioni richieste B. Condizioni specifiche Sezione II – Competenza delle autoritàArticolo II.1
Qualora ad essere competenti per decidere sulle questioni di riconoscimento, sono delle entità che compongono la Parte, quest’ultima fornisce ad uno dei depositari, al momento della firma, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure anche in seguito, un breve rapporto sulla sua situazione o struttura costituzionale. In tal caso le autorità competenti delle entità che compongono le Parti in questione adottano le misure necessarie per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sul loro territorio.
Articolo II.2 Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure in seguito in qualsiasi altro momento, ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità europea indicano, ad uno dei depositari della presente Convenzione, quali sono le autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento. Articolo II.3 Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere considerata come derogante alle disposizioni più favorevoli, contenute in un trattato esistente o futuro, o che dipendano da esso, relative al riconoscimento delle qualifiche rilasciate in una delle Parti, di cui una Parte della presente Convenzione sarebbe o potrebbe diventare Parte.
Sezione III – Principi fondamentali per la valutazione delle qualificheArticolo III.1
Articolo III.2 Articolo III.3
Articolo III.4 Al fine di facilitare il riconoscimento delle qualifiche, ciascuna Parte si assicura che delle informazioni chiare e necessarie siano fornite al proprio sistema di insegnamento. Articolo III.5 Sezione IV – Riconoscimento delle qualifiche che danno accesso all’insegnamento superioreArticolo IV.1 Articolo IV.2 Articolo IV.3 Articolo IV.4 Articolo IV.5 Ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità Europea, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di ac¬cettazione, di approvazione o di adesione, od in seguito in qualsiasi momento, possono dichiarare ad uno dei depositari di ricorrere ad alcune disposizioni del presente articolo, indicando le Parti nei confronti delle quali essi intendono applicare detto articolo, oltre che le ragioni che giustificano tale misura. Articolo IV.6 Articolo IV.7 Articolo IV.8 Articolo IV.9
Sezione V – Riconoscimento dei periodi di studiArticolo V.1 Articolo V.2 Articolo V.3
Sezione VI – Riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superioreArticolo VI.1 Articolo VI.2 Articolo VI.3 Articolo VI.4 Articolo VI.5
Sezione VII –Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati, degli sfollati e delle persone assimilate ai rifugiatiArticolo VII
Sezione VIII –Informazione sulla valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superioreArticolo VIII.1 Articolo VIII.2
Sezione IX – Informazione in materia di riconoscimentoArticolo IX.1 Articolo IX.2 Articolo IX.3
Sezione X – Meccanismi di applicazioneArticolo X.1
Articolo X.2 Articolo X.3
Sezione X – Clausole finaliArticolo XI.1 Articolo XI.2 Articolo XI.3 Articolo XI.4 Articolo XI.5 Articolo XI.6 Articolo XI.7 Articolo XI.8 In fede di che, i rappresentanti qui di seguito, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Lisbona, l’11 Aprile 1997, in inglese, francese, russo e spagnolo, i quattro testi facenti ugualmente fede, in due esemplari, di cui uno è depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa e l’altro negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, e di cui una copia certificata conforme è consegnata a tutti gli Stati menzionati nell’Articolo XI.1, alla Santa Sede ed alla Comunità Europea, così come al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La Legge 385 del 18/6/1949, pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 del 12/7/1949, ratificò il trattato di amicizia, concluso tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America. Detta Legge all’art. 1 n. 2 stabilisce che i cittadini di ciascuna delle Alte parti Contraenti avranno la facoltà di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell’Alta parte Contraente, senza alcuna interferenza, e in conformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli a quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta Altra Parte Contraente:
All’art. 2 n. 1 lo stesso “Trattato” afferma che l’espressione
Persone Giuridiche ed Associazioni, usata nel Trattato, significa le Persone
Giuridiche… (omissis), che siano state o possono essere create ed
organizzate in avvenire a norma delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. Disegno di Legge – Senato della Repubblica ISFOA, divenuta persona giuridica negli Stati Uniti d’America, e, di conseguenza, riconosciuta Ipso Jure anche in Italia con tutti i suoi diritti e privilegi, opera nel pieno rispetto della normativa, la quale riconosce piena e libera vita giuridica alla istituzione, e piena libertà, senza alcuna interferenza, per l’esercizio delle proprie attività accademiche e culturali secondo quanto previsto dalle norme statutarie. I titoli rilasciati dalla sopracitata istituzione accademica non conferiscono in alcun modo il privilegio di accedere all’esame di Stato per l’abilitazione professionale e, per di più, chi è in possesso legittimo di quest’ultimo titolo dottrinale, deve sempre darne atto, indicando obbligatoriamente l’origine e la natura, possono però essere legalmente fruibili in Svizzera, nella lingua originale nella quale sono stati conferiti, con apostilla ed autenticazione notarile, in base all’articolo 27 della Costituzione Federale Elvetica, dell’articolo 8 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, il tutto, rispettando i dettami dell’articolo 14 della Legge Cantonale sull’Università della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995; ed in Europa ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di Parigi del Consiglio d’Europa del 14 dicembre 1959. Il titolo di studio conseguito all’estero non ha generalmente riconoscimento professionale in Italia, salvo il disposto della Legge 1940 del 31/12/1962 che stabilisce il principio secondo il quale “chiunque ha diritto di portare un titolo accademico conferito da università estere, purché ne precisi l’origine.” Si richiama a questo proposito l’attenzione su di un importante adempimento, obbligatorio per i possessori di titoli appartenenti alla fattispecie in oggetto, sia ordinari che onorari, sul biglietto da visita, sulla carta da lettera, sul cartoncino e su tutti gli altri documenti, dovrà sempre citarne la fonte, appaiata al proprio nome e cognome. Per completezza si riporta un esempio di pura fantasia: Il proponente potrà di conseguenza avvalersi del titolo, dr. o dr. ing., a lui conferito legalmente, nei biglietti da visita e nella carta intestata commerciale, professionale o personale, e nei rapporti con i terzi, ma, come già descritto in precedenza, trattasi di titolo, generalmente, non valido ad esercitare una professione riservata, né ad iscriversi ad Albi Professionali ed Ordini regolamentati a livello pubblico, né a partecipare a concorsi; in base al disposto normativo della Legge 262 del 13/3/1958, infatti, ci si può solo fregiare del titolo emesso da un “soggetto non residente”, quale è l’istituzione accademica in oggetto, e non farne uso. L’istituzione accademica in oggetto non ha l’obbligo di venire registrata in Italia in quanto il suo stato giuridico è già di per sé completo e compiuto, comprovato all’origine; accadrebbe l’inverso qualora i diplomi rilasciati possedessero titolo valido per l’avviamento agli Esami di Stato al fine dell’abilitazione professionale. I titoli conferiti impegnano solo l’istituzione stessa che li rilascia a livello libero e privato su basi assolutamente legali, non essendo in alcun modo responsabile in merito all’uso del titolo ed all’ottenimento del diritto all’esercizio della libera professione in quanto regolati dalle norme dei singoli Paesi. Ai fini del valore legale del titolo rilasciato esso non può essere paragonabile con quelli rilasciati da Università Statali della Repubblica Italiana, né con quelle considerate equipollenti, né con quelli di Università Statali dell’Unione Europea e/o della Confederazione Elvetica, per quanto, nel Regno Unito – Gran Bretagna il British Parliament 1988 Education Act reciti che “The awards made by overseas educational establishments should be recognized, and the assessment and recognition of such qualifications would be a matter for the individual employer and professional bodies". L’articolo 27 della Costituzione Federale Svizzera e l’articolo 8 della Costituzione del Cantone Ticino sanciscono il diritto della libera attività economica e della libertà di insegnamento, stabilendo di conseguenza la legittimità dell’operato delle università libere e private. Il Cantone Ticino non ha di conseguenza competenza nel riconoscere le università private e/o i loro corsi di laurea attivati, queste possono perciò decidere volontariamente di sottoporre i propri corsi di studio ad un processo di accreditamento a livello federale tramite l’Organo di Accreditamento e di Garanzia della Qualità delle Istituzioni Svizzere denominato OAQ. Il Tribunale Federale di Losanna, con sentenza 2P 143/2001 del 19 febbraio 2002, ha stabilito che non esiste alcun obbligo da parte di istituzioni universitarie private di sottoporsi ad una procedura di accreditamento e/o di offrire programmi di insegnamento che soddisfino le condizioni per ottenere un accreditamento, che risulta quindi, assolutamente non necessario né indispensabile per lo svolgimento dell’attività accademica di livello universitario; ne consegue pertanto che le università private possano conferire titoli universitari privati anche in assenza di accreditamento. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999, approvato dall’Assemblea Federale l’8 ottobre 1999, ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000, entrato in vigore il 1° giugno 2002 – 1° giugno 2004, all’articolo 5, prevede, per le istituzioni accademiche quale è ISFOA, il diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente, programmi di insegnamento e di formazione di durata non superiore a 90 giorni per anno civile. Riferimenti Normativi
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